In ordine temporale la prima definizione di Casa per Ferie ci è data dalla legge 21 marzo 1958, n° 326 nell’ambito della disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale descritti, nel loro complesso, come allestimenti gestiti da enti o da privati che non abbiano finalità di lucro, attuati per soddisfare le esigenze del turismo sociale e giovanile.
In aumento per le strutture ricettive gli adempimenti, dopo la conversione in Legge del Cd. Decreto Sicurezza Bis. In particolare, l’articolo 5, modificato in sede di conversione prevede che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo.