20/05/2020 - 1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente ordinanza (20 maggio 2020) sono consentite:
- l’attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi).
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